Un procedimento rapido volto a tutelare le ragioni del creditore. Da luglio sarà avviabile in forma telematica.
Il decreto ingiuntivo è un provvedimento ben conosciuto fra avvocati ed imprenditori. Esso è il rimedio più rapido che la giustizia mette a disposizione di chi vanti un credito in danaro e ne intenda domandare il pagamento innanzi al giudice. Il giudice può immediatamente pronunciare ingiunzione di pagamento sulla base del ricorso presentato e senza ascoltare le ragioni del debitore.
Le condizioni stabilite dal codice di procedura civile ceco per ottenere il decreto sono poche e semplici: il credito deve avere ad oggetto una somma di denaro ed il diritto al pagamento deve risultare dalla descrizione dei fatti proposta dal creditore. Sulla base di ciò, il giudice può emettere il decreto ingiuntivo assegnando al debitore un termine di 15 giorni per pagare la somma richiesta e le spese sostenute dal creditore per il procedimento (inclusi i compensi dell’avvocato del creditore). Nello stesso termine, il debitore può proporre opposizione al decreto.
A paragone con la legge italiana, è interessante notare che il decreto ingiuntivo può essere emesso anche di ufficio – cioè senza che il creditore abbia esplicitamente richiesto il provvedimento – e che il termine assegnato al debitore è decisamente più breve (15 giorni rispetto ai 40 previsti dalla legge italiana). Altrettanto importante è notare che, se il debitore non presenta opposizione entro il termine previsto, il decreto è immediatamente esecutivo (acquista cioè forza di giudicato) e dà perciò al creditore titolo per domandare l’esecuzione forzata (ad esempio il pignoramento). Se invece il debitore si oppone, il decreto è revocato e il giudice fissa udienza di discussione della causa.
In alcuni casi, però, il giudice non può emettere il decreto ingiuntivo. Si tratta dei casi di competenza dell’intero collegio giudicante (ossia casi che, in base al codice di procedura civile, non possono essere trattati e decisi dal giudice monocratico), oppure qualora non sia possibile accertare la residenza del debitore presso il registro pubblico dei residenti. Inoltre l’emissione del decreto è preclusa qualora il provvedimento debba essere notificato all’estero. A tal proposito, la procedura civile ceca prevede che il decreto debba essere sempre notificato in mani proprie: le autorità non possono cioè ricorrere al deposito dell’atto presso gli uffici postali.
Attualmente, la durata media del procedimento di ingiunzione è circa 4 mesi. Inoltre, a partire dal 1° luglio, i creditori potranno ottenere il decreto ingiuntivo in forma telematica – come già avviene in alcuni ordinamenti europei (ad esempio Austria e Germania). Sul sito web del Ministero della Giustizia sarà reso disponibile un modello da compilare e trasmettere, a mezzo posta elettronica, al tribunale competente, il quale, verificata la regolarità della domanda, emetterà e notificherà il decreto ingiuntivo telematico (dotato di firma digitale) al debitore. La novità dovrebbe velocizzare i tempi del procedimento e sgravare la giustizia ceca dal notevole carico amministrativo e burocratico imposto dal mancato pagamento di crediti quali bollette dell’elettricità o del gas, canoni di locazione, ed altri crediti di origine certa e documentata.
Massimiliano Pastore